Cointestazione non significa comproprietà

Secondo la Cassazione con la cointestazione non si diviene automaticamente contitolari del conto o degli strumenti finanziari depositati.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019, ha deciso che se l’intestatario di un conto corrente o di un dossier titoli dispone la cointestazione ad altri soggetti, questi saranno pure legittimati ad effettuare operazioni da imputare a quel conto o a quel dossier, ma non divengono contitolari del credito spettante al correntista verso la banca ove è acceso il conto corrente, né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono contabilizzati nel dossier. La pronuncia ha annullato la sentenza di appello la quale, come nella sentenza di primo grado, aveva invece ritenuto che la cointestazione del conto corrente valesse come trasferimento pro-quota ai cointestatari del credito spettante al correntista verso la banca per la restituzione del denaro depositato nel conto corrente.

Gli ermellini hanno affermato infatti che per trasferire la titolarità del credito del correntista che ha conferito unilateralmente la provvista verso la banca, non basta una mera attività di cointestazione del conto, ma occorre un vero e proprio contratto di “cessione del credito” di cui il correntista è titolare.

Dunque “cointestazione” non significa “comproprietà”. La cointestazione è, semmai, una presunzione di comproprietà. Fino a prova contraria, la giacenza di un conto o i titoli

iscritti in un dossier appartengono in quote eguali ai cointestatari. Se invece un conto corrente cointestato ad esempio tra il Signor Mario e suo figlio Primo fosse stato alimentato esclusivamente da Mario il credito nei confronti della banca rimarrebbe di pertinenza del padre. La cointestazione può dunque avere il semplice scopo di rappresentare una comoda modalità operativa che consente, nell’esempio riportato, al figlio Primo di operare nel conto alimentato dal padre, senza permette allo stesso di appropriarsi delle somme depositate.

Pensate agli impatti della pronuncia davanti ad eventuali creditori e ai futuri eredi:

  • il creditore del figlio primo non si potrà rivalere sulle somme della posizione cointestata nemmeno in pro-quota;
  • il creditore del padre invece potrà aggredire tutto il 100% della posizione;
  • il figlio Secondo all’apertura della successione potrà chiedere che tutte le somme depositate nel conto debbano essere conteggiate in successione;
  • l’amministrazione finanziaria inoltre potrà chiedere di far rientrare in attivo ereditario l’intero valore del conto o del dossier titoli.

A seguito di una pronuncia di legittimità di tale portata si suggerisce di chiedersi sempre quale finalità si voglia raggiungere con la cointestazione di una posizione finanziaria unicamente alimentata: una finalità puramente operativa o di definitiva assegnazione della posizione in pro-quota al cointestatario non alimentante?

In entrambi i casi è bene conservare copia delle movimentazioni con cui è possibile dimostrare la provenienza della provvista. Questo potrebbe evitare alle proprie somme destini sgraditi anche quando siano trascorsi i 10 anni di tempo in cui le banche sono obbligate a conservare copia delle movimentazioni finanziarie. Inoltre nel caso di finalità meramente operativa si potrebbe valutare l’utilizzo di una delega o di una procura, mentre nell’ipotesi di volontà di assegnazione della posizione si potrebbe valutare l’atto di donazione.

Come del resto amano dire i più prudenti “Más vale prevenir que lamentar.”